Regolamento dell'ASLI Scuola
Art. 1
L’ASLI Scuola è una sezione dell’Associazione per la Storia della lingua italiana (ASLI), prevista dall’art. 2 del vigente Statuto dell’ASLI per svolgere concretamente le finalità dell’Associazione in materia di insegnamento dell’italiano nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2
La sezione, la cui durata è illimitata e la cui sede, come per l’ASLI, è a Firenze, presso l’Accademia della Crusca, è dotata di un proprio regolamento (art. 4 dello Statuto ASLI).
Art. 3
L’ASLI Scuola ha i seguenti obiettivi:
a) affermare la centralità dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovendo nella didattica universitaria e nella formazione permanente degli insegnanti in servizio interventi atti a fornire strumenti concettuali e tecnici per l’insegnamento della lingua italiana;
b) elaborare linee guida generali e proposte concrete d’intervento e in particolare sollecitare e favorire iniziative finalizzate a fornire o a rinforzare le opportune competenze teoriche, metodologiche e applicative per un insegnamento dell’italiano come lingua materna, come lingua seconda e come lingua straniera, per un’adeguata analisi di tutti i tipi di testo e per l’addestramento alla scrittura;
c) offrire, in particolare, agli insegnanti di italiano le coordinate o gli approfondimenti della storia linguistica, ritenuta indispensabile per assicurare la piena conoscenza dell’italiano contemporaneo e per garantire la trasmissione della memoria storica e della cultura identitaria.
Art. 4
L’ASLI scuola intende realizzare i propri obiettivi attraverso due modalità di interventi:
a) interventi di carattere istituzionale, con la presenza attiva dei soci dell’ASLI Scuola quali interlocutori del Ministero della Pubblica istruzione, degli Uffici scolastici regionali, degli Assessorati provinciali e comunali alla Pubblica istruzione, in particolare per i corsi di laurea per la formazione degli insegnanti e l’attuale assetto su base regionale della formazione in servizio degli insegnanti, nonché per il monitoraggio e la valutazione della competenza linguistica e testuale degli studenti, in vista dell’accesso alla formazione universitaria o dell’inserimento socioprofessionale;
b) interventi operativi, attraverso una fattiva collaborazione con la scuola e con altre istituzioni interessate all’insegnamento scolastico che preveda:
- l’organizzazione di corsi e laboratori rivolti agli insegnanti, anche in rete, aventi come oggetto le strutture e la storia linguistica, interna ed esterna, dell’italiano, le sue varietà (comprese le varietà di apprendimento), l’analisi linguistica del testo, letterario e non letterario, la didattica della scrittura testuale e professionale, l’uso degli strumenti lessicografici e dei sussidi scientifici, anche informatici e in rete, utili per l’insegnamento linguistico specie nella scuola secondaria superiore;
- l’organizzazione di convegni e di giornate di studio sui problemi dell’italiano a scuola, aperti ai contributi degli insegnanti;
- la consulenza tecnico-metodologica e la partecipazione attiva, di concerto con gli Uffici scolastici regionali, ai corsi istituzionali (PON, POR ecc.) organizzati da scuole e reti di scuole;
- la formulazione di sillabi di competenze linguistiche per i discenti ai vari livelli formativi e per i futuri docenti di italiano nelle scuole di vario ordine e grado;
- la consulenza per l’elaborazione, in modo omogeneo sul piano nazionale, di prove di lingua italiana per gli studenti in ingresso all’Università e per l’elaborazione dei test di lingua italiana per stranieri;
- la consulenza per l’elaborazione, in modo omogeneo sul piano nazionale, di prove di linguistica italiana per l’accesso alle lauree abilitanti all’insegnamento o per l’ammissione ai corsi di formazione post lauream per l’insegnamento;
- la stipula di accordi o protocolli d'intesa con centri di ricerca o istituzioni culturali per organizzare corsi di formazione e "sportelli" permanenti di consulenza linguistica e testuale destinati a docenti e studenti della scuola secondaria;
- la sperimentazione e l'innovazione nel campo della didattica dell'italiano L1/L2 e LS;
- l’organizzazione di iniziative di didattica interdisciplinare e ludica dell’italiano come lingua materna e lingua seconda.
Art. 5
I proventi dell’ASLI Scuola sono gestiti in fondo comune con l’ASLI. Il patrimonio dell’ASLI Scuola è in comune con quello dell’ASLI ed è regolato dalle norme dello Statuto dell’Associazione.
Art. 6
Hanno titolo per far parte dell’ASLI Scuola tutti i soci dell’ASLI che intendono aderirvi e tutti coloro che insegnano italiano nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 7
I soci dell’ASLI Scuola dovranno pagare una quota annua, che sarà determinata di anno in anno dall’Assemblea dei Soci. Per i soci ASLI è prevista una piccola integrazione alla quota associativa, la cui entità sarà determinata dall’Assemblea dell’ASLI.
Art. 8
I soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l’elettorato attivo e passivo.
Art. 9
Sono organi dell’ASLI Scuola:
- l’Assemblea dei Soci;
- la Giunta;
- il Coordinatore;
- il Segretario.
Art. 10
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea dell’ASLI, per
- definire i programmi, le iniziative e gli orientamenti culturali, scientifici e istituzionali della sezione;
- discutere e approvare la relazione annuale del Coordinatore;
- deliberare sulle convenzioni, sugli accordi di collaborazione, sulle proposte della Giunta;
- eleggere, alla loro naturale scadenza, il Coordinatore e i membri della Giunta.
Art. 11
La Giunta è composta da 8 membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Tesoriere e un Consigliere dell’ASLI indicato dal Direttivo dell’ASLI e altri 5 soci eletti dall’Assemblea dei Soci dell’ASLI Scuola, tra i quali deve figurare almeno un docente non universitario.
Art. 12
La Giunta si riunisce, anche per via telematica, almeno due volte all’anno, su convocazione del Coordinatore, che fissa l’ordine del giorno della riunione, per vagliare tutte le iniziative dell’ASLI Scuola anche in vista dell’Assemblea dei Soci.
Art. 13
Il Coordinatore, che è eletto dall’Assembla dei Soci tra i docenti universitari, organizza e coordina le iniziative dell’ASLI Scuola, convoca e presiede le riunioni della Giunta e dell’Assemblea, a cui presenta la relazione annuale.
Art. 14
Il Segretario, che è designato dalla Giunta tra i propri membri, coadiuva il Coordinatore nei suoi compiti organizzativi, redige e conserva i verbali della Giunta e dell’Assemblea dei Soci.
Art. 15
Il Coordinatore e i membri elettivi della Giunta restano in carica per tre anni; i membri elettivi non sono immediatamente rieleggibili, mentre il mandato del Coordinatore può essere rinnovato per una sola volta.
Art. 16
In attesa della convocazione della prima Assemblea dei Soci dell’ASLI Scuola, il Coordinatore e i membri elettivi della Giunta sono eletti dall’Assemblea dell’ASLI tra i soci che hanno aderito all’ASLI Scuola.
Art. 17
Le modifiche al Regolamento dell'ASLI Scuola sono deliberate dalla maggioranza dell'Assemblea dei Soci. Il voto dei soci presenti può essere integrato dal voto telematico, che deve pervenire almeno 24 ore prima della data dell'Assemblea.
Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.
Approvato all’unanimità nell’Assemblea ordinaria dei soci ASLI del 30.11.2012